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27/02/2014 Nuova gamma Tonero a TRASMISSIONE IDROSTATICA

toyota-traigo-80v-campaign-poster-ucanNuova gamma Tonero a TRASMISSIONE IDROSTATICA

Da oggi la gamma dei carrelli elevatori controbilanciati termici TONERO è disponibile sia con sistema a trasmissione idrostatica e quello a trasmissione idrodinamica.

Il nuovo Toyota Tonero idrostatico è un carrello progettato in Europa, potenziato da un motore Toyota costruito in Giappone e completato da una trasmissione idrostatica prodotta in Germania. Esso possiede le stesse potenti prestazioni e gli standard qualitativi di lunga durata caratteristici dell’intera gamma Toyota Tonero: una stabilità senza uguali grazie al Sistema Stabilità Attiva (SAS) integrato nel carrello e ad un basso centro di gravità, una eccellente visibilità a 360° che garantisce un maggiore livello di sicurezza durante la movimentazione delle merci ed una elevata affidabilità grazie al Toyota Production System (TPS).

Pubblicato in News | 4 Marzo 2014

21/01/2014 Circolazione dei carrelli su suolo pubblico

CarrelloCarrelli in strada: Nuovo Decreto Attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2014

E’ stato pubblicato con la Gazzetta ufficiale n.300 del 23/12/2013 il Decreto Legge n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, il quale come da disposizione dell’art.13 comma 12 determina l’esclusione dei carrelli elevatori alla necessità di immatricolazione per brevi e saltuari spostamenti su strada.

Riportiamo di seguito il testo del succitato comma 12 art. 13

 12. All’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.»

Per quanto sopra, le relative prescrizioni tecniche per la circolazione saltuaria vengono espresse attraverso decreto del Ministero dei Trasporti.

In estrema sintesi questa nuova posizione legislativa modifica direttamente il codice della strada (art 114) rispetto all’immatricolazione delle macchine operatrici e di conseguenza dei carrelli elevatori specificando l’esclusione dei soli carrelli elevatori che circolano per brevi e saltuari tragitti. In relazione a quest’ultimi per la circolazione saltuaria (a vuoto o a carico) viene dato mandato al Ministero dei Trasporti per preparare un decreto che stabilisca le prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.

Con questo provvedimento sono superate le indicazioni date dal Ministero dei Trasporti con le circolari di Giugno e Ottobre che negavano la possibilità della circolazione saltuaria se non immatricolando i carrelli.

In data 14/01/2014 Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture pubblica il nuovo decreto attuativo (in allegato) che stabilisce le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione del carrello per la circolazione saltuaria.

Il decreto ripristina quasi completamente quanto stabilito dal precedente decreto sugli attraversamenti saltuari del 1989 aggiungendo poche modifiche agli equipaggiamenti richiesti e sul contenuto della scheda tecnica. Si veda art. 2 del decreto allegato.

In particolare evidenziamo:

– Punto b) i riferimento all’art. 266 DPR 16.12.1992 n.495, nello specifico riferiti al dispositivo di segnalazione visiva supplementare e al codice della Strada (art. 58 Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992) rispetto ai dispositivi di illuminazione e segnalazione.

Art.266 Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole (art. 104 C.s.).

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’ articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l’alto, su un arco di 360°.

3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo.

L’angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.

4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

e i riferimenti per segnalazione visiva e illuminazione coerenti con le macchine operatrici espresse in art 58 del codice della strada

– Punto d) per l’adozione dello specchietto retrovisore sinistro

– Punto g) e f) specifica richiesta di rispondenza alla Direttiva macchine 2006/42 e relativa marcatura (attenzione questo sembra pregiudicare la possibilità per i mezzi più vecchi)

Resta confermata, come nel precedente decreto, la necessità del benestare dell’ente proprietario della strada e della richiesta di autorizzazione alla motorizzazione civile territorialmente competente (annuale e prorogabile).

Le autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 1989, purché non scadute in data antecedente al 31/12/2007, potranno essere prorogate con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione (art. 4, punto 3); in pratica il Decreto ammette di nuovo alla circolazione saltuaria tutti i carrelli che già hanno ricevuto l’autorizzazione senza apportare alcuna modifica all’allestimento, è sufficiente richiedere il rinnovo della precedente autorizzazione (se scaduta non prima del 31-12-2007).

Con la pubblicazione del Decreto, il Ministero dei Trasporti comunica l’abrogazione delle indicazioni impartite con le precedenti circolari del 10 Giugno 2013 n.14906 e 25 Ottobre 2013 n. 26363/DIV3/C (vedasi nostre precedenti Circolari 37/2013 e 59/2013).

Pubblicato in News | 22 Gennaio 2014

25/11/2013 Aggiornamento circolazione dei carrelli su suolo pubblico

Carrelli like-iconin strada: Nuova circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
25/11/2013

In data 25/10/2013 il Ministero ha emesso una nuova circolare la nr 26363, essa non stravolge il concetto
precedentemente espresso che i carrelli elevatori per circolare su strada pubblica debbano essere omologati.

La nuova circolare prevede però una procedura di omologazione e targatura leggermente semplificata, per tutti i proprietari di carrelli elevatori in possesso di un certificato di circolazione saltuaria, anche scaduto, ma con data di rilascio non antecedente il 31/12/2007.
Per regolarizzare tali mezzi il proprietario deve presentare istanza di collaudo presso un Centro Prove Autoveicoli (CPA) territorialmente competente in base alla sede dello stesso, presentando la documentazione richiesta dalla circolare:

  •  Autorizzazione per la circolazione saltuaria secondo DM28 non antecedente il 31/12/2007 compresa la scheda tecnica al tempo rilasciata dal costruttore.
  • Fotocopia della dichiarazione di conformità CE del carrello.
  • Scheda informativa sottoscritta da professionista abilitato contenente le prescrizioni e gli adattamenti necessari per la circolazione su strada
  • Disegni (o fotografie) quotati del veicolo – Leggasi scheda tecnica completa

La circolare non richiede espressamente altri documenti anche se demanda al CPA il controllo e la richiesta di eventuale integrazione con ulteriori documentazioni ritenute necessarie.
Verificata la regolarità della documentazione il CPA provvede all’esecuzione delle verifiche e prove previste per l’omologazione di macchine operatrici come unico esemplare.

Inoltre è bene precisare che la circolare prevede l’uso del carrello “di norma a vuoto” ciò non toglie che in fase di omologazione si possa richiedere la circolazione con il carico, (in quanto “di norma” qui viene inteso come “di prassi”) sarà il CPA che durante i test di frenatura previsti per le macchine operatrici, definirà il carico massimo trasportabile (se ammissibile) e la velocità massima consentita.

Ricordiamo inoltre che pur ottenendo l’omologazione di circolazione con carico, questa è da intendersi come attraversamento del suolo pubblico, visto che il carico deve essere segnalato con bandinella a strisce rosse e bianche e fissato solidalmente al mezzo per evitare rovesciamenti anche parziali in caso di frenate brusche.
Le prassi di cui sopra rendono praticamente impossibile l’uso per il carico/scarico di veicoli in fronte strada!

Per tutti i carrelli circolanti che non rientrano nei requisiti previsti dalla circolare nr 26363, è possibile la sola omologazione in esemplare unico da effettuarsi con il supporto di professionista abilitato.
Mentre per le macchine nuove è possibile richiedere l’omologazione in esemplare unico per tutti i modelli.
In attesa che venga ulteriormente chiarita la materia, in particolare nelle operazioni di carico scarico in fronte strada, suggeriamo di valutare con i Comuni di residenza dei clienti la possibilità di aprire un cantiere di lavoro temporaneo delimitato e segnalato, all’interno del quale può operare un carrello standard; questa prassi va verificata di volta in volta con i Comuni e gli enti di vigilanza preposti.
Quanto sopra rappresenta l’attuale situazione disposta dal Ministero dei Trasporti, ma l’immatricolazione come macchina operatrice determina la mancata possibilità di effettuare le attività di carico scarico in quanto di “norma” l’attraversamento può avvenire con forche a vuoto (o con le limitazioni che abbiamo sopra citato).
Pertanto l’immatricolazione della macchina, già costosa per gli interventi tecnici e per le relative pratiche burocratiche (ai quali aggiungere i tempi di fermo macchina) non risolverebbe dunque molte criticità generate da questa decisione ministeriale.
In ragione di quanto sopra esposto e delle limitazioni che la sola modalità di immatricolazione pone , TMHIT attraverso ANIMA AISEM è già intervenuta presso il Ministero dei Trasporti al fine di far comprendere l’inadeguatezza della circolare emanata e la necessità di ripristinare la situazione precedente.
Quest’ultima circolare del Ministero dei Trasporti non fornisce una risposta compiuta e definitiva che possa risolvere tutti gli scenari e le necessità fino ad ora risolte dalla precedente disposizione.
Per amplificare l’azione, invitiamo tutte le aziende che subiscono questo disagio a segnalare il loro caso alle proprie associazioni di categoria.
Pubblicato in News | 24 Dicembre 2013

18/10/2013 Divieto di circolazione su strada

Carrelli like-iconin strada: un nuovo e inatteso divieto di circolazione
18/10/2013

Dal 10 giugno scorso il Ministero dei Trasporti vieta la circolazione dei carrelli elevatori su strade pubbliche o aperte al pubblico, rendendo inapplicabile l’autorizzazione annuale concessa alle aziende grazie al decreto del 1989, i cosiddetti “brevi e saltuari attraversamenti” (D.M. 28/12/1989).

Il divieto di “brevi e saltuari attraversamenti” sta creando molti disagi alle aziende che si servono dei carrelli per le operazioni di carico e scarico su strada (movimentazione da sempre permessa e spesso necessaria in considerazione delle caratteristiche del territorio italiano) e per collegare tra loro sedi aziendali separate da brevi tratti di strade pubbliche.

In questo contesto, è bene tenere presente che la pratica di “omologazione del carrello per l’attraversamento in strada” (che può essere sicuramente una risposta all’esigenza di collegamento di due sedi) non risolve totalmente il problema perché la targatura consente l’attraversamento del carrello senza alcun carico sulle forche.

A tutto ciò si aggiunge il timore per i rischi che possono derivare dalla conseguente liberalizzazione della circolazione omologata dei mezzi a tutte le strade pubbliche, dato che le autorità locali vengono di fatto svincolate dal controllo e autorizzazione alla circolazione saltuaria su un determinato tratto di strada previsto in precedenza.

Le 4 aziende promotrici della campagna SicuraMente, Jungheinrich, Linde, OM STILL e Toyota stanno avviando, per parte loro, delle azioni per sensibilizzare gli organi competenti per il ripristino del decreto dichiarato non più applicabile.

Per amplificare l’azione, invitiamo tutte le aziende che subiscono questo disagio a segnalare il loro caso alle proprie associazioni di categoria.

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Pubblicato in News | 18 Ottobre 2013

09/07/2013 Nuovi usati revisionati!

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09/07/2013
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Pubblicato in News | 9 Maggio 2013

01/02/2013 Nuovo sito internet Car Diesel

Car Diesel

Inaugurato nuovo Sito Internet
18/02/2013
Pubblicato in News | 4 Febbraio 2013

22/10/2012 SpotMe®: Sistema di sicurezza per magazzini

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22/10/2012
SpotMe® è una soluzione ideata per prevenire incidenti legati al traffico dei veicoli presenti nei magazzini
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06/12/2011 Forklift Challenge: il videogioco dedicato al sistema Toyota SAS

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Pubblicato in News | 31 Luglio 2012