E’ stato pubblicato con la Gazzetta ufficiale n.300 del 23/12/2013 il Decreto Legge n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, il quale come da disposizione dell’art.13 comma 12 determina l’esclusione dei carrelli elevatori alla necessità di immatricolazione per brevi e saltuari spostamenti su strada.
Riportiamo di seguito il testo del succitato comma 12 art. 13
12. All’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.»
Per quanto sopra, le relative prescrizioni tecniche per la circolazione saltuaria vengono espresse attraverso decreto del Ministero dei Trasporti.
In estrema sintesi questa nuova posizione legislativa modifica direttamente il codice della strada (art 114) rispetto all’immatricolazione delle macchine operatrici e di conseguenza dei carrelli elevatori specificando l’esclusione dei soli carrelli elevatori che circolano per brevi e saltuari tragitti. In relazione a quest’ultimi per la circolazione saltuaria (a vuoto o a carico) viene dato mandato al Ministero dei Trasporti per preparare un decreto che stabilisca le prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.
Con questo provvedimento sono superate le indicazioni date dal Ministero dei Trasporti con le circolari di Giugno e Ottobre che negavano la possibilità della circolazione saltuaria se non immatricolando i carrelli.
In data 14/01/2014 Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture pubblica il nuovo decreto attuativo (in allegato) che stabilisce le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione del carrello per la circolazione saltuaria.
Il decreto ripristina quasi completamente quanto stabilito dal precedente decreto sugli attraversamenti saltuari del 1989 aggiungendo poche modifiche agli equipaggiamenti richiesti e sul contenuto della scheda tecnica. Si veda art. 2 del decreto allegato.
In particolare evidenziamo:
– Punto b) i riferimento all’art. 266 DPR 16.12.1992 n.495, nello specifico riferiti al dispositivo di segnalazione visiva supplementare e al codice della Strada (art. 58 Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992) rispetto ai dispositivi di illuminazione e segnalazione.
Art.266 Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole (art. 104 C.s.).
1. Le macchine agricole semoventi di cui all’ articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l’alto, su un arco di 360°.
3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo.
L’angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.
4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.
5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
e i riferimenti per segnalazione visiva e illuminazione coerenti con le macchine operatrici espresse in art 58 del codice della strada
– Punto d) per l’adozione dello specchietto retrovisore sinistro
– Punto g) e f) specifica richiesta di rispondenza alla Direttiva macchine 2006/42 e relativa marcatura (attenzione questo sembra pregiudicare la possibilità per i mezzi più vecchi)
Resta confermata, come nel precedente decreto, la necessità del benestare dell’ente proprietario della strada e della richiesta di autorizzazione alla motorizzazione civile territorialmente competente (annuale e prorogabile).
Le autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 1989, purché non scadute in data antecedente al 31/12/2007, potranno essere prorogate con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione (art. 4, punto 3); in pratica il Decreto ammette di nuovo alla circolazione saltuaria tutti i carrelli che già hanno ricevuto l’autorizzazione senza apportare alcuna modifica all’allestimento, è sufficiente richiedere il rinnovo della precedente autorizzazione (se scaduta non prima del 31-12-2007).
Con la pubblicazione del Decreto, il Ministero dei Trasporti comunica l’abrogazione delle indicazioni impartite con le precedenti circolari del 10 Giugno 2013 n.14906 e 25 Ottobre 2013 n. 26363/DIV3/C (vedasi nostre precedenti Circolari 37/2013 e 59/2013).